Nuova multa in arrivo per Vodafone, accusata di “mancata trasparenza nelle modalità di comunicazione delle informazioni preordinate all’acquisto del consenso da parte dell’utente, via web o tramite verbal order”. In particolare, la sanzione è stata comminata da AGCOM(che appena pochi giorni fa aveva multato Wind Tre per motivi simili) a seguito delle denunce di alcuni clienti che, in diverse circostanze (MNP da un altro operatore per la linea fissa, cambio tariffario), non hanno ricevuto le dovute informazioni contrattuali, incluse quelle relative ai cosiddetti “costi nascosti”. In alcuni casi si sarebbe anche verificata l’esecuzione di contratti diversi da quelli proposti dal venditore.LA DIFESA DI VODAFONE

L’operatore si difende affermando che tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito web, nei negozi, sui social e nell’app.

Pertanto, il cliente, fin dalla proposta commerciale (e dunque fin dalla fase precontrattuale), ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole in merito all’acquisto dei prodotti e servizi Vodafone.

L’ANALISI DI AGCOM

La mancata fornitura al cliente di tutte le informazioni vìola l’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), anche quando ci si trova in fase precontrattuale (ovvero durante la trattativa per la conclusione del contratto). In particolare, l’autorità dispone che

gli operatori adottino tutte le misure necessarie affinché gli utenti dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nell’articolo 70 del Codice.

Mancherebbero dunque la chiarezza e i “principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali”.LA SANZIONE

Vodafone viene accusata di aver indotto gli utenti a “esprimere un consenso non consapevole”, con conseguente “fatturazione di costi difformi da quelli attesi”. Sulla base di questo, AGCOM ordina a Vodafone il pagamento di 87.000€ (equivalente a una volta e mezzo il minimo edittale come previsto dal Codice), diffidandola “dall’intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate”.

Tale decisione potrà essere impugnata davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.